Il D.lgs. 152/2006 all’articolo 228 stabilisce determinati obblighi per la gestione dei pneumatici fuori uso. Facendo riferimento al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, nonché ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179 D.lgs. 152/06) e di prevenzione nella produzione degli stessi (art.180), al fine di ottimizzare il recupero degli pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione, si istituisce l’obbligo per i produttori e gli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. I soggetti coinvolti sono tenuti ad ottemperare a questo obbligo a seguito dell’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (D.M. 11 aprile 2011, n. 82). Per far fronte agli oneri di tale obbligo il D.lgs. 152/06 prevede che in tutte le fasi della commercializzazione degli pneumatici sia indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali.
Secondo la disciplina prevista dal D.M. 11 aprile 2011, n. 82, per PFU si intendono “gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo”. La citata norma definisce anche la figura del “generatore di PFU” come “la persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, genera PFU”. In concreto tale figura è riconducibile al soggetto che effettua a titolo professionale la sostituzione degli pneumatici (gommista).
Pertanto alla luce della normativa generale sui rifiuti e di settore, la gestione degli pneumatici fuori uso è a carico del gommista, che effettua anche l’attività di riparazione, sostituzione e montaggio degli PFU generati da tale attività imprenditoriale. Spetta poi al gommista valutare se lo pneumatico possa essere destinato alla ricostruzione, senza assumere la qualifica di rifiuto, oppure debba essere considerato PFU (e come tale rifiuto speciale non pericoloso) da avviare a recupero/smaltimento affidandolo al Servizio nazionale di riferimento. Ne consegue che, sia la valutazione sulla possibile ricostruzione, sia l’affidamento al Servizio nazionale per il recupero/smaltimento non competono al privato cittadino, in quanto tali attività devono essere esercitate nell’ambito di un’attività imprenditoriale.